Proposta di aggiudicazione
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Gara #64
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI N. 2 ASILI NIDO COMUNALI SITI IN VIA BALLOTTELLA E LOCOGRANDE PER GLI ANNI EDUCATIVI 2026/2027-2027/2028- 2028/2029Informazioni appalto
25/05/2026
Aperta
Servizi
€ 1.680.436,38
D'AMICO ANNA MARIA
Categorie merceologiche
8011 - Servizi di istruzione prescolastica
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
BBBA9611A9
F44D26001290007
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI N. 2 ASILI NIDO COMUNALI SITI IN VIA BALLOTTELLA E LOCOGRANDE PER GLI ANNI EDUCATIVI 2026/2027-2027/2028- 2028/2029
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI N. 2 ASILI NIDO COMUNALI SITI IN VIA BALLOTTELLA E LOCOGRANDE PER GLI ANNI EDUCATIVI 2026/2027-2027/2028- 2028/2029
€ 1.680.436,38
€ 0,00
€ 0,00
Seggio di gara
1180
26/06/2026
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Corso | Giovanni | Presidente |
| Curatolo | Antonio | componente e segretario |
| Scandariato | Michele | Componente |
Commissione valutatrice
1180
26/06/2026
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Corso | Giovanni | Presidente |
| SCANDARIATO | MICHELE | Componente |
| Curatolo | Antonio | componente e segretario |
Scadenze
20/06/2026 08:00
26/06/2026 08:00
26/06/2026 08:30
Avvisi pubblici
Allegati
|
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516.92 kB | |
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291.24 kB | |
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61.50 kB | |
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4-allegato-b-capacita-tecnica.doc SHA-256: ac2f9dc110457828fb3ac05ebad906e49f6e419414374ede7cc0be91550c93fd 25/05/2026 09:05 |
52.00 kB | |
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5-allegati-c-.-d.-e.-protocolli.vari.doc SHA-256: 3e0f8fad89d31d0a97877fe9d5a58c0a0a1f4df9218a20bc71a33d67eed3ce1d 25/05/2026 09:05 |
121.00 kB | |
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359.00 kB | |
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Chiarimenti
05/06/2026 16:33
Quesito #1
Oggetto: Richiesta chiarimento – requisito White List
Spett.le Centrale Unica di Committenza del Comune di Erice, con riferimento alla procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento della gestione del servizio di n. 2 asili nido comunali del Comune di Misiliscemi (CIG BBBA9611A9), si chiede di chiarire quanto segue. Nel disciplinare di gara il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) risulta disciplinato in formulazioni non perfettamente coincidenti. Si chiede pertanto di precisare se, ai fini della partecipazione alla procedura:
sia necessario possedere, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, l'iscrizione già perfezionata nella White List della Prefettura competente;
oppure
sia considerato sufficiente aver presentato entro tale data la relativa istanza di iscrizione alla Prefettura competente, allegando la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione della domanda.
Si chiede altresì di specificare la documentazione che dovrà essere prodotta nella Busta Amministrativa ai fini della dimostrazione del requisito.
Distinti saluti.
Spett.le Centrale Unica di Committenza del Comune di Erice, con riferimento alla procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento della gestione del servizio di n. 2 asili nido comunali del Comune di Misiliscemi (CIG BBBA9611A9), si chiede di chiarire quanto segue. Nel disciplinare di gara il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) risulta disciplinato in formulazioni non perfettamente coincidenti. Si chiede pertanto di precisare se, ai fini della partecipazione alla procedura:
sia necessario possedere, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, l'iscrizione già perfezionata nella White List della Prefettura competente;
oppure
sia considerato sufficiente aver presentato entro tale data la relativa istanza di iscrizione alla Prefettura competente, allegando la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione della domanda.
Si chiede altresì di specificare la documentazione che dovrà essere prodotta nella Busta Amministrativa ai fini della dimostrazione del requisito.
Distinti saluti.
08/06/2026 08:28
Risposta
Si chiarisce che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, il requisito relativo alla White List deve ritenersi soddisfatto qualora l'operatore economico, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte:
1) risulti già iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List) istituito presso la Prefettura competente;
2) abbia presentato entro la medesima data regolare istanza di iscrizione alla Prefettura territorialmente competente.
Pertanto, la presentazione dell'istanza di iscrizione entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è considerata sufficiente ai fini dell'ammissione alla procedura, fermo restando il positivo completamento delle verifiche antimafia previste dalla normativa vigente.
Ai fini della comprova del requisito, nella Busta Amministrativa dovrà essere prodotta:
1) in caso di iscrizione già perfezionata, dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 recante gli estremi dell'iscrizione e della Prefettura competente;
2) in caso di procedimento di iscrizione non ancora definito, copia dell'istanza di iscrizione presentata alla Prefettura competente unitamente alla ricevuta di presentazione, al numero di protocollo o ad altra documentazione idonea a comprovare l'avvenuta presentazione della domanda entro il termine fissato per la presentazione delle offerte.
Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alle verifiche presso le competenti Prefetture e di richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni documentali ai sensi della normativa vigente.
Si precisa altresì che la previsione contenuta all'art. 12 del disciplinare deve essere letta e interpretata in coordinamento con quanto disposto dall'art. 11 del medesimo disciplinare, nel senso che il requisito della White List si intende soddisfatto sia mediante l'iscrizione già perfezionata sia mediante la presentazione della relativa istanza entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Anna Maria D'Amico
Responsabile VI Settore
Servizio P.I.- Sport- Turismo- Spettacolo - Cultura e Politiche Giovanili
1) risulti già iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List) istituito presso la Prefettura competente;
2) abbia presentato entro la medesima data regolare istanza di iscrizione alla Prefettura territorialmente competente.
Pertanto, la presentazione dell'istanza di iscrizione entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è considerata sufficiente ai fini dell'ammissione alla procedura, fermo restando il positivo completamento delle verifiche antimafia previste dalla normativa vigente.
Ai fini della comprova del requisito, nella Busta Amministrativa dovrà essere prodotta:
1) in caso di iscrizione già perfezionata, dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 recante gli estremi dell'iscrizione e della Prefettura competente;
2) in caso di procedimento di iscrizione non ancora definito, copia dell'istanza di iscrizione presentata alla Prefettura competente unitamente alla ricevuta di presentazione, al numero di protocollo o ad altra documentazione idonea a comprovare l'avvenuta presentazione della domanda entro il termine fissato per la presentazione delle offerte.
Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alle verifiche presso le competenti Prefetture e di richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni documentali ai sensi della normativa vigente.
Si precisa altresì che la previsione contenuta all'art. 12 del disciplinare deve essere letta e interpretata in coordinamento con quanto disposto dall'art. 11 del medesimo disciplinare, nel senso che il requisito della White List si intende soddisfatto sia mediante l'iscrizione già perfezionata sia mediante la presentazione della relativa istanza entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Anna Maria D'Amico
Responsabile VI Settore
Servizio P.I.- Sport- Turismo- Spettacolo - Cultura e Politiche Giovanili
08/06/2026 16:48
Quesito #2
In riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale, si chiede di confermare se, ai fini della dimostrazione dell’esperienza richiesta, consistente nello svolgimento di almeno “un anno educativo in servizi educativi nella fascia 0-3 anni identici a quello oggetto di gara (Asili Nidi) per conto di pubblica amministrazione, con un numero di iscrizioni non inferiore complessivamente a 25 bambini fino a massimo di 3 anni di età, nel triennio educativo antecedente la pubblicazione del bando”, possa essere ritenuta idonea ed equiparabile l’esperienza maturata da un Ente gestore di un Asilo Nido privato.
Distinti saluti
Distinti saluti
09/06/2026 08:17
Risposta
Sì chiarisce che sono considerate equivalenti anche esperienze maturate presso asili nido privati regolarmente autorizzati ai sensi della normativa vigente, purché aventi caratteristiche analoghe per tipologia di utenza, organizzazione del servizio e numero di bambini assistiti
08/06/2026 18:51
Quesito #3
In riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale che prevede, a pena di esclusione, che gli operatori economici debbano possedere l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, si chiede di chiarire quanto di seguito.
L'iscrizione alla White List (elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa) è obbligatoria per le imprese che operano in specifici settori ritenuti a rischio, e precisamente:
Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume
Noli a freddo di macchinari
Fornitura di ferro lavorato
Noli a caldo
Autotrasporti per conto di terzi
Guardiania dei cantieri
Ristorazione, gestione mense e catering
Servizi ambientali (raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti; bonifiche e risanamento)
Servizi funerari e cimiteriali
Tenuto conto che lo scrivente O.E. non rientra in nessuna delle fattispecie sopra richiamate essendo un Ente del Terzo Settore e pertanto, non rientrando tra i soggetti tenuti all’iscrizione, non vedrà accolta positivamente l’eventuale istanza presentata presso la Prefettura territorialmente competente, si chiede di chiarire quale documentazione alternativa possa essere prodotta al fine di non incorrere in un eventuale esclusione dalla presente procedura di gara.
Cordiali saluti
L'iscrizione alla White List (elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa) è obbligatoria per le imprese che operano in specifici settori ritenuti a rischio, e precisamente:
Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume
Noli a freddo di macchinari
Fornitura di ferro lavorato
Noli a caldo
Autotrasporti per conto di terzi
Guardiania dei cantieri
Ristorazione, gestione mense e catering
Servizi ambientali (raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti; bonifiche e risanamento)
Servizi funerari e cimiteriali
Tenuto conto che lo scrivente O.E. non rientra in nessuna delle fattispecie sopra richiamate essendo un Ente del Terzo Settore e pertanto, non rientrando tra i soggetti tenuti all’iscrizione, non vedrà accolta positivamente l’eventuale istanza presentata presso la Prefettura territorialmente competente, si chiede di chiarire quale documentazione alternativa possa essere prodotta al fine di non incorrere in un eventuale esclusione dalla presente procedura di gara.
Cordiali saluti
09/06/2026 11:01
Risposta
n riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata, si rappresenta quanto segue.
L’art. 11 del disciplinare di gara prevede che gli operatori economici debbano possedere, a pena di esclusione, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura competente ovvero abbiano presentato domanda di iscrizione. Analoga previsione è richiamata all’art. 12 del disciplinare, ove viene specificato che tale requisito è richiesto in quanto l’appalto comprende lo svolgimento del servizio mensa all’interno delle strutture.
Si evidenzia che l’oggetto dell’affidamento comprende, oltre alla gestione dei servizi educativi, anche attività di preparazione, distribuzione e gestione dei pasti, riconducibili ai servizi di ristorazione e gestione mense di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012.
Come chiarito dall’ANAC con Delibera n. 37 del 5 febbraio 2025, l’obbligo di iscrizione alla White List è correlato alla tipologia di attività esercitata e non alla natura giuridica dell’operatore economico. Pertanto, la circostanza che il concorrente sia un Ente del Terzo Settore non comporta, di per sé, l’esenzione dal possesso del requisito richiesto dalla lex specialis.
Ne consegue che gli operatori economici che partecipano alla presente procedura e che eseguono le attività di refezione/mensa previste dall’appalto devono essere in possesso dell’iscrizione alla White List ovvero aver presentato domanda di iscrizione nei termini di legge.
Non sono previste forme alternative di documentazione sostitutiva del requisito richiesto dal disciplinare di gara, trattandosi di requisito espressamente previsto a pena di esclusione.
Cordiali saluti.
L’art. 11 del disciplinare di gara prevede che gli operatori economici debbano possedere, a pena di esclusione, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura competente ovvero abbiano presentato domanda di iscrizione. Analoga previsione è richiamata all’art. 12 del disciplinare, ove viene specificato che tale requisito è richiesto in quanto l’appalto comprende lo svolgimento del servizio mensa all’interno delle strutture.
Si evidenzia che l’oggetto dell’affidamento comprende, oltre alla gestione dei servizi educativi, anche attività di preparazione, distribuzione e gestione dei pasti, riconducibili ai servizi di ristorazione e gestione mense di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012.
Come chiarito dall’ANAC con Delibera n. 37 del 5 febbraio 2025, l’obbligo di iscrizione alla White List è correlato alla tipologia di attività esercitata e non alla natura giuridica dell’operatore economico. Pertanto, la circostanza che il concorrente sia un Ente del Terzo Settore non comporta, di per sé, l’esenzione dal possesso del requisito richiesto dalla lex specialis.
Ne consegue che gli operatori economici che partecipano alla presente procedura e che eseguono le attività di refezione/mensa previste dall’appalto devono essere in possesso dell’iscrizione alla White List ovvero aver presentato domanda di iscrizione nei termini di legge.
Non sono previste forme alternative di documentazione sostitutiva del requisito richiesto dal disciplinare di gara, trattandosi di requisito espressamente previsto a pena di esclusione.
Cordiali saluti.
15/06/2026 18:00
Quesito #4
In riferimento alla Busta C) – Offerta economica, il disciplinare di gara prevede che il concorrente presenti la propria offerta economica mediante compilazione dell'Allegato F.
Tuttavia, si segnala che tale allegato non risulta presente tra la documentazione di gara pubblicata e resa disponibile ai partecipanti.
Si chiede pertanto se fosse possibile provvedere alla pubblicazione del predetto modello.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Tuttavia, si segnala che tale allegato non risulta presente tra la documentazione di gara pubblicata e resa disponibile ai partecipanti.
Si chiede pertanto se fosse possibile provvedere alla pubblicazione del predetto modello.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
16/06/2026 19:25
Risposta
L'allegato "F" si trova tra la documentazione presente nella sezione "Busta offerta economica". ad ogni buon fine si allega alla presente.
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7-allegato-f-offerta-economica.doc SHA-256: 1b4527fae301f7e26873f6e5ba26acc784d84d37b1148050f778c82878374587 16/06/2026 19:24 |
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15/06/2026 18:05
Quesito #5
In riferimento alla presente procedura di gara, si chiedono chiarimenti in merito al criterio di valutazione n. 2 "Organizzazione e Formazione del Personale" relativo al “Numero di educatori da impiegare, superiore al minimo previsto dalla normativa vigente, per l’esecuzione del servizio [..]”.
In particolare, si rileva che nella griglia dei punteggi risultano indicate le seguenti attribuzioni:
n. 1 educatore oltre il minimo previsto: punti 2;n. 1 educatore oltre il minimo previsto: punti 4.
Si chiede pertanto di confermare se la seconda previsione sia frutto di un mero refuso materiale e, in tal caso, di specificare il corretto numero di educatori aggiuntivi cui corrisponde l’attribuzione di 4 punti, nonché le modalità di assegnazione del relativo punteggio.
In particolare, si rileva che nella griglia dei punteggi risultano indicate le seguenti attribuzioni:
n. 1 educatore oltre il minimo previsto: punti 2;n. 1 educatore oltre il minimo previsto: punti 4.
Si chiede pertanto di confermare se la seconda previsione sia frutto di un mero refuso materiale e, in tal caso, di specificare il corretto numero di educatori aggiuntivi cui corrisponde l’attribuzione di 4 punti, nonché le modalità di assegnazione del relativo punteggio.
16/06/2026 19:21
Risposta
In relazione al criterio di valutazione n. 2 “Organizzazione e Formazione del Personale”, relativo al numero di educatori da impiegare in misura superiore al minimo previsto dalla normativa vigente, si precisa quanto segue.
Il disciplinare di gara, nell’ambito dei sub criteri di valutazione dell’offerta tecnica, prevede l’attribuzione del punteggio in relazione al numero di educatori aggiuntivi rispetto al minimo normativamente previsto. In particolare, la relativa griglia riporta erroneamente la dicitura:
“n. 1 educatore oltre il minimo previsto: punti 2”;
“n. 1 educatore oltre il minimo previsto: punti 4”.
Tale indicazione costituisce un mero errore materiale/refuso, atteso che la corretta articolazione del criterio deve intendersi come segue:
n. 1 educatore oltre il minimo previsto: punti 2;
n. 2 educatori oltre il minimo previsto: punti 4.
Pertanto, il punteggio massimo attribuibile per tale sub criterio resta invariato e la Commissione procederà alla valutazione delle offerte secondo la corretta interpretazione sopra indicata.
Il disciplinare di gara, nell’ambito dei sub criteri di valutazione dell’offerta tecnica, prevede l’attribuzione del punteggio in relazione al numero di educatori aggiuntivi rispetto al minimo normativamente previsto. In particolare, la relativa griglia riporta erroneamente la dicitura:
“n. 1 educatore oltre il minimo previsto: punti 2”;
“n. 1 educatore oltre il minimo previsto: punti 4”.
Tale indicazione costituisce un mero errore materiale/refuso, atteso che la corretta articolazione del criterio deve intendersi come segue:
n. 1 educatore oltre il minimo previsto: punti 2;
n. 2 educatori oltre il minimo previsto: punti 4.
Pertanto, il punteggio massimo attribuibile per tale sub criterio resta invariato e la Commissione procederà alla valutazione delle offerte secondo la corretta interpretazione sopra indicata.
15/06/2026 18:20
Quesito #6
Spett.le CUC,
con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti.
Relativamente alla sezione “Valutazione dell’Offerta Tecnica”, la documentazione di gara prevede che gli operatori economici partecipanti espongano tutti gli elementi oggetto di valutazione secondo l’ordine di articolazione riportato nel Modello B.
Tuttavia, si rileva che l’Allegato B presente tra i documenti di gara reca ad oggetto la “Dichiarazione dei requisiti di cui all’art. 100 del D.Lgs. 36/2023” e non contiene alcuna articolazione riferita alla predisposizione dell’offerta tecnica.
Si chiede pertanto di voler chiarire se il richiamo al Modello B contenuto nel disciplinare sia da considerarsi un mero refuso oppure, in alternativa, di provvedere alla pubblicazione del modello corretto cui fare riferimento per la redazione dell’offerta tecnica.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti.
Relativamente alla sezione “Valutazione dell’Offerta Tecnica”, la documentazione di gara prevede che gli operatori economici partecipanti espongano tutti gli elementi oggetto di valutazione secondo l’ordine di articolazione riportato nel Modello B.
Tuttavia, si rileva che l’Allegato B presente tra i documenti di gara reca ad oggetto la “Dichiarazione dei requisiti di cui all’art. 100 del D.Lgs. 36/2023” e non contiene alcuna articolazione riferita alla predisposizione dell’offerta tecnica.
Si chiede pertanto di voler chiarire se il richiamo al Modello B contenuto nel disciplinare sia da considerarsi un mero refuso oppure, in alternativa, di provvedere alla pubblicazione del modello corretto cui fare riferimento per la redazione dell’offerta tecnica.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
16/06/2026 19:22
Risposta
Con riferimento al richiamo contenuto nel disciplinare di gara al “Modello B”, si precisa quanto segue.
L’Allegato B deve essere compilato obbligatoriamente dai concorrenti, trattandosi della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dall’art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, come espressamente indicato nella documentazione di gara.
Diversamente, per quanto attiene alla predisposizione dell’offerta tecnica, il concorrente dovrà presentare un elaborato progettuale di gestione del servizio, redatto secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, contenente la documentazione tecnica e descrittiva e le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’appalto in relazione agli elementi di valutazione indicati.
Il richiamo al modello/traccia dell’offerta tecnica deve pertanto intendersi quale strumento finalizzato ad agevolare l’organizzazione dei contenuti dell’offerta e la corretta esposizione degli elementi oggetto di valutazione. I concorrenti potranno, quindi, predisporre l’elaborato progettuale secondo una propria autonoma impostazione, fermo restando l’obbligo di rispettare l’ordine di articolazione degli elementi di valutazione indicati nel disciplinare, al fine di consentire un’omogenea comparazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice.
Resta pertanto confermato che:
l’Allegato B deve essere compilato e presentato obbligatoriamente nella documentazione amministrativa;
l’offerta tecnica deve essere costituita dall’elaborato progettuale di gestione del servizio, secondo le modalità e i contenuti indicati nel disciplinare di gara.
L’Allegato B deve essere compilato obbligatoriamente dai concorrenti, trattandosi della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dall’art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, come espressamente indicato nella documentazione di gara.
Diversamente, per quanto attiene alla predisposizione dell’offerta tecnica, il concorrente dovrà presentare un elaborato progettuale di gestione del servizio, redatto secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, contenente la documentazione tecnica e descrittiva e le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’appalto in relazione agli elementi di valutazione indicati.
Il richiamo al modello/traccia dell’offerta tecnica deve pertanto intendersi quale strumento finalizzato ad agevolare l’organizzazione dei contenuti dell’offerta e la corretta esposizione degli elementi oggetto di valutazione. I concorrenti potranno, quindi, predisporre l’elaborato progettuale secondo una propria autonoma impostazione, fermo restando l’obbligo di rispettare l’ordine di articolazione degli elementi di valutazione indicati nel disciplinare, al fine di consentire un’omogenea comparazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice.
Resta pertanto confermato che:
l’Allegato B deve essere compilato e presentato obbligatoriamente nella documentazione amministrativa;
l’offerta tecnica deve essere costituita dall’elaborato progettuale di gestione del servizio, secondo le modalità e i contenuti indicati nel disciplinare di gara.
19/06/2026 17:22
Quesito #7
Gent.ma CUC,
in riferimento alla garanzia provvisoria, indicata all'art. 14 del Disciplinare di gara, con la presente si chiede se trovano applicazione, per la presente procedura, le disposizioni relative alle Riduzioni della garanzia (art. 106, comma 8 D.lgs. 36/2023) e/o ulteriori riduzioni cumulabili.
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti
in riferimento alla garanzia provvisoria, indicata all'art. 14 del Disciplinare di gara, con la presente si chiede se trovano applicazione, per la presente procedura, le disposizioni relative alle Riduzioni della garanzia (art. 106, comma 8 D.lgs. 36/2023) e/o ulteriori riduzioni cumulabili.
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti
22/06/2026 09:13
Risposta
Si trovano applicazione le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del D.lgs. 36/2023